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Welfare DesignerLa figura professionale che progetta il welfare a partire dai bisogni

Normativa e istituzioni

amministrazione condivisa

locuzione, femminile

Modello di rapporto tra amministrazioni pubbliche, cittadini ed enti del terzo settore basato sulla collaborazione per finalità di interesse generale, anziché sullo scambio tra prestazione e corrispettivo.

Definizione

L’amministrazione condivisa indica un insieme di istituti con cui la pubblica amministrazione e i soggetti privati che perseguono finalità di interesse generale mettono in comune conoscenze, risorse e responsabilità. Il rapporto non è quello tra committente e fornitore tipico degli appalti, ma una relazione di partenariato orientata a un obiettivo comune.

Fondamento

Il fondamento costituzionale è il principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto nell’articolo 118 della Costituzione con la riforma del 2001. Il Codice del Terzo Settore ne ha dato attuazione con gli strumenti dell’articolo 55: co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. La Corte costituzionale, con la sentenza 131 del 2020, ha riconosciuto in questi istituti un canale di amministrazione condivisa alternativo al mercato.

Ambiti di applicazione

L’espressione, nata nella dottrina del diritto amministrativo, si applica in due campi principali:

  • i rapporti tra enti pubblici ed enti del terzo settore nella programmazione e gestione dei servizi;
  • i patti di collaborazione tra Comuni e cittadini per la cura dei beni comuni urbani, disciplinati da appositi regolamenti comunali.

Termini affini

  • Partenariato pubblico-privato sociale.
  • Sussidiarietà circolare.

Voci correlate

  • sussidiarietà · Principio secondo cui le funzioni pubbliche vanno esercitate dal livello più vicino ai cittadini in grado di svolgerle, e le istituzioni favoriscono l’iniziativa autonoma di cittadini e formazioni sociali per attività di interesse generale.
  • co-programmazione · Il procedimento con cui un’amministrazione pubblica, insieme agli enti del terzo settore, individua i bisogni di un territorio, gli interventi necessari, le modalità per realizzarli e le risorse disponibili.
  • co-progettazione · Il procedimento con cui un’amministrazione pubblica e uno o più enti del terzo settore definiscono, ed eventualmente realizzano insieme, un progetto per rispondere a un bisogno già individuato.
  • beni comuni · Beni, materiali o immateriali, la cui fruizione è condivisa da una comunità e la cui cura richiede forme di gestione collettiva, distinte sia dalla proprietà privata sia dalla gestione esclusivamente pubblica.

Fonti

  1. Costituzione della Repubblica italiana, art. 118, quarto comma.
  2. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), art. 55.
  3. Corte costituzionale, sentenza n. 131 del 2020.