Normativa e istituzioni
accordo di programma
locuzione, maschile
Lo strumento con cui più amministrazioni pubbliche definiscono e attuano insieme interventi che richiedono l’azione coordinata di ciascuna, fissando tempi, risorse e responsabilità.
Definizione
L’accordo di programma è disciplinato dall’articolo 34 del Testo unico degli enti locali. Serve a realizzare opere, interventi o programmi che richiedono l’azione integrata di comuni, province, regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici. Una volta sottoscritto, vincola le parti e può sostituire, a determinate condizioni, gli atti di assenso di ciascuna amministrazione.
Rientra nella famiglia più ampia degli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 15 della legge 241/1990, con cui due o più enti pubblici disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Nel sistema dei servizi sociali
La legge 328/2000 stabilisce che il piano di zona sia adottato, di norma, attraverso un accordo di programma tra i comuni dell’ambito territoriale e, per le materie di competenza, l’azienda sanitaria. È così che la programmazione sociale di un territorio diventa un impegno formale e non solo un documento di indirizzo.
Differenza con la convenzione
L’accordo di programma lega tra loro soggetti pubblici. La convenzione regola invece il rapporto tra un’amministrazione e un soggetto privato, come un ente del terzo settore, oppure tra enti per la gestione associata di un servizio.
Nel welfare design
Quando un progetto coinvolge più amministrazioni, l’accordo di programma è uno degli strumenti con cui dare forma giuridica alla governance definita nella fase di progettazione: chi fa cosa, con quali risorse e in quali tempi.
Voci correlate
- piano di zona · Strumento di programmazione con cui i comuni di un ambito territoriale definiscono, insieme all’azienda sanitaria e agli altri soggetti del territorio, gli obiettivi, i servizi e le risorse del sistema locale di interventi sociali.
- convenzione · L’atto con cui un’amministrazione pubblica e un altro soggetto, pubblico o privato, regolano in forma scritta la collaborazione per lo svolgimento di un’attività o la gestione di un servizio, definendo impegni, risorse, durata e controlli.
- ambito territoriale sociale · Aggregazione di Comuni individuata dalla Regione come unità di programmazione e gestione associata dei servizi sociali.
- amministrazione condivisa · Modello di rapporto tra amministrazioni pubbliche, cittadini ed enti del terzo settore basato sulla collaborazione per finalità di interesse generale, anziché sullo scambio tra prestazione e corrispettivo.
Fonti
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), art. 34.
- L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 15.
- L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 19.