Normativa e istituzioni
co-programmazione
sostantivo femminile · anche coprogrammazione
Il procedimento con cui un’amministrazione pubblica, insieme agli enti del terzo settore, individua i bisogni di un territorio, gli interventi necessari, le modalità per realizzarli e le risorse disponibili.
Riferimenti normativi
La co-programmazione è prevista dall’articolo 55, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Costituisce il passaggio a monte della co-progettazione: prima si individuano insieme i bisogni e le priorità di un territorio, poi si progettano i singoli interventi.
Funzione
Il procedimento porta nelle scelte dell’amministrazione la conoscenza che gli enti del terzo settore hanno del territorio: le persone che incontrano, i bisogni emergenti, le risorse che già mettono in campo. Il risultato è un quadro condiviso di bisogni e priorità, che orienta la programmazione pubblica, ad esempio il piano di zona, e gli eventuali percorsi di co-progettazione.
Co-programmazione e co-progettazione sono procedimenti distinti: l’una non comporta necessariamente l’altra.
Nel welfare design
La co-programmazione corrisponde alle fasi di analisi dei bisogni e di mappatura degli attori, condotte su scala territoriale con l’ente pubblico come promotore.
Voci correlate
- co-progettazione · Il procedimento con cui un’amministrazione pubblica e uno o più enti del terzo settore definiscono, ed eventualmente realizzano insieme, un progetto per rispondere a un bisogno già individuato.
- piano di zona · Strumento di programmazione con cui i comuni di un ambito territoriale definiscono, insieme all’azienda sanitaria e agli altri soggetti del territorio, gli obiettivi, i servizi e le risorse del sistema locale di interventi sociali.
- analisi dei bisogni · Attività di raccolta e interpretazione di informazioni su una popolazione o un territorio, svolta per individuare i problemi a cui un servizio o una politica dovrebbe rispondere.
- amministrazione condivisa · Modello di rapporto tra amministrazioni pubbliche, cittadini ed enti del terzo settore basato sulla collaborazione per finalità di interesse generale, anziché sullo scambio tra prestazione e corrispettivo.
Fonti
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), art. 55, comma 2.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 (linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore).