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Welfare DesignerLa figura professionale che progetta il welfare a partire dai bisogni

Normativa e istituzioni

patto di collaborazione

locuzione, maschile

L’accordo con cui un comune e uno o più cittadini, singoli o associati, definiscono insieme la cura, la rigenerazione o la gestione condivisa di un bene comune urbano, sulla base di un regolamento comunale.

Definizione

Il patto di collaborazione è lo strumento operativo dei regolamenti comunali sull’amministrazione condivisa dei beni comuni. Attraverso il patto, l’amministrazione e i cittadini attivi concordano cosa fare di un bene, come un giardino, una piazza, un edificio inutilizzato, una scuola, con quali ruoli, quali risorse e per quanto tempo.

Il fondamento è il principio di sussidiarietà orizzontale dell’articolo 118 della Costituzione, che impegna le istituzioni a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per attività di interesse generale.

Contenuti tipici

Il patto indica di norma:

  • il bene e gli obiettivi della collaborazione;
  • le azioni di cura o di gestione e la loro durata;
  • i contributi del comune (materiali, spazi, formazione, eventuali esenzioni) e quelli dei cittadini;
  • le responsabilità, le coperture assicurative e le forme di verifica.

Si distingue dai contratti di appalto e dalle concessioni perché non prevede un corrispettivo e perché la collaborazione è paritaria.

Diffusione

Il primo regolamento di questo tipo, redatto dal comune di Bologna con il laboratorio Labsus, è stato presentato il 22 febbraio 2014 e offerto a tutti i comuni come modello; da allora alcune centinaia di enti locali ne hanno approvato uno simile, con adattamenti.

Nel welfare design

I patti di collaborazione offrono una via rapida per attivare risorse della comunità, come volontari, competenze e spazi, attorno a un bisogno locale. Possono accompagnare la fase di sperimentazione di un servizio o diventare la forma stabile di gestione di uno spazio di comunità.

Voci correlate

  • beni comuni · Beni, materiali o immateriali, la cui fruizione è condivisa da una comunità e la cui cura richiede forme di gestione collettiva, distinte sia dalla proprietà privata sia dalla gestione esclusivamente pubblica.
  • amministrazione condivisa · Modello di rapporto tra amministrazioni pubbliche, cittadini ed enti del terzo settore basato sulla collaborazione per finalità di interesse generale, anziché sullo scambio tra prestazione e corrispettivo.
  • sussidiarietà · Principio secondo cui le funzioni pubbliche vanno esercitate dal livello più vicino ai cittadini in grado di svolgerle, e le istituzioni favoriscono l’iniziativa autonoma di cittadini e formazioni sociali per attività di interesse generale.
  • volontariato · Attività svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, a favore della comunità e del bene comune, singolarmente o attraverso un’organizzazione.

Fonti

  1. Costituzione, art. 118, quarto comma.
  2. Comune di Bologna, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, 2014.