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Welfare DesignerLa figura professionale che progetta il welfare a partire dai bisogni

Risorse e finanziamento

bando

sostantivo maschile · anche avviso pubblico, call for proposals

Avviso pubblico con cui un ente finanziatore rende note le risorse disponibili, i requisiti per accedervi, i criteri di selezione e le modalità di presentazione delle proposte.

Definizione

Nel settore sociale il bando è lo strumento con cui enti pubblici, fondazioni e programmi europei assegnano contributi a progetti. Garantisce trasparenza e parità di accesso, stabilendo in anticipo chi può partecipare, cosa è finanziabile e come le proposte saranno valutate. Per le amministrazioni pubbliche la predeterminazione dei criteri di concessione di contributi è un obbligo di legge.

Elementi ricorrenti

Un bando contiene di norma:

  • obiettivi e ambiti di intervento;
  • soggetti ammissibili e requisiti di partenariato;
  • dotazione finanziaria, importi minimi e massimi, quota di cofinanziamento;
  • spese ammissibili e durata dei progetti;
  • criteri e punteggi di valutazione;
  • obblighi di monitoraggio e rendicontazione.

Nel welfare design

Nel welfare design il bando è considerato una delle possibili fonti di finanziamento di un intervento già definito, non il punto di partenza della progettazione. Progetti costruiti esclusivamente sui requisiti di un bando tendono a dipendere da quella sola fonte e a interrompersi alla sua scadenza; per questo la candidatura viene di solito accompagnata da un modello di sostenibilità che preveda risorse successive.

Termini affini

  • Avviso di co-progettazione: procedura distinta, prevista dal Codice del Terzo Settore.
  • Erogazione su richiesta libera: contributo concesso fuori da una procedura competitiva.

Voci correlate

  • fundraising · L’insieme delle attività con cui un’organizzazione senza scopo di lucro raccoglie risorse economiche, beni e servizi presso privati, imprese e istituzioni per sostenere la propria missione.
  • fondazione di origine bancaria · Persona giuridica privata senza scopo di lucro, nata dalla separazione tra attività bancaria e attività filantropica delle antiche casse di risparmio e banche pubbliche, che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
  • rendicontazione · Attività con cui un ente documenta a un finanziatore, a un’autorità o ai propri interlocutori le risorse impiegate, le attività svolte e i risultati ottenuti.
  • associazione temporanea di scopo · Accordo tra più soggetti che si uniscono per realizzare insieme uno specifico progetto, conferendo a uno di essi, il capofila, la rappresentanza verso l’ente finanziatore.

Fonti

  1. L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12.