Risorse e finanziamento
fondazione di origine bancaria
locuzione, femminile · anche fondazione bancaria, FOB
Persona giuridica privata senza scopo di lucro, nata dalla separazione tra attività bancaria e attività filantropica delle antiche casse di risparmio e banche pubbliche, che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
Definizione
Le fondazioni di origine bancaria derivano dalle casse di risparmio e dagli istituti di credito di diritto pubblico. Con la riforma avviata dalla legge 218 del 1990 l’attività creditizia è stata conferita a società per azioni, mentre gli enti originari sono diventati fondazioni che gestiscono il patrimonio e ne destinano i rendimenti a finalità di interesse generale. La disciplina attuale si fonda sulla legge 461 del 1998 e sul decreto legislativo 153 del 1999, che ne hanno definito la natura privata e l’autonomia statutaria.
Attività
Le fondazioni operano nei settori ammessi dalla legge, tra cui assistenza sociale, educazione, ricerca, arte e sviluppo locale. Intervengono in due modi principali: finanziando progetti di terzi, spesso attraverso un bando, oppure realizzando direttamente iniziative proprie. Sono rappresentate a livello nazionale dall’associazione ACRI.
Il Codice del Terzo Settore attribuisce loro il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato, attraverso un fondo unico nazionale.
Nel welfare design
Le fondazioni di origine bancaria sono tra i principali finanziatori privati del welfare locale. Oltre all’erogazione di contributi, svolgono spesso un ruolo di promozione di reti territoriali, di sperimentazione di nuovi servizi e di sostegno alla valutazione dei risultati. Alcune hanno promosso la nascita di fondazioni di comunità.
Voci correlate
- fondazione di comunità · Fondazione radicata in un territorio delimitato che raccoglie donazioni da cittadini, imprese ed enti locali e le destina a progetti di utilità sociale per la stessa comunità.
- bando · Avviso pubblico con cui un ente finanziatore rende note le risorse disponibili, i requisiti per accedervi, i criteri di selezione e le modalità di presentazione delle proposte.
- terzo settore · Insieme degli enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale, distinto dallo Stato e dal mercato.
Fonti
- Legge 30 luglio 1990, n. 218.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), artt. 61-66.