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Normativa e istituzioni

LEPS

sigla · anche livelli essenziali delle prestazioni sociali, LIVEAS

Livelli essenziali delle prestazioni sociali, cioè gli interventi, i servizi e le prestazioni che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale per assicurare i diritti civili e sociali.

Definizione

La Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. Nel campo sanitario questi livelli sono i LEA; nel campo sociale si parla di LEPS, in passato anche di LIVEAS.

Riferimenti normativi

La legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 328 del 2000) individua, all’articolo 22, le aree di intervento che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali. La legge di bilancio per il 2022 (legge 234 del 2021) ha dato una definizione dei LEPS e ha indicato negli ambiti territoriali sociali la sede principale per la loro programmazione, organizzazione e gestione.

I LEPS sono inoltre richiamati e articolati nei piani nazionali per gli interventi e i servizi sociali.

Nella pratica

Tra le prestazioni ricondotte ai LEPS figurano, per esempio, il servizio sociale professionale, il pronto intervento sociale, la supervisione del personale dei servizi sociali e alcune forme di sostegno alla domiciliarità.

Nel welfare design

I LEPS costituiscono il quadro dei diritti minimi entro cui si collocano i servizi locali. Nella programmazione territoriale, ad esempio nel piano di zona, sono il riferimento per distinguere ciò che deve essere garantito da ciò che può essere aggiunto o sperimentato.

Voci correlate

  • ambito territoriale sociale · Aggregazione di Comuni individuata dalla Regione come unità di programmazione e gestione associata dei servizi sociali.
  • piano di zona · Strumento di programmazione con cui i comuni di un ambito territoriale definiscono, insieme all’azienda sanitaria e agli altri soggetti del territorio, gli obiettivi, i servizi e le risorse del sistema locale di interventi sociali.
  • universalismo selettivo · Principio di organizzazione dei servizi sociali per cui il sistema è aperto a tutti, ma l’accesso alle prestazioni e la loro intensità sono graduati in base al bisogno e alle condizioni economiche delle persone.

Fonti

  1. Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera m).
  2. Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 22.
  3. Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 159-171.