Normativa e istituzioni
RUNTS
sigla · anche Registro unico nazionale del Terzo settore
Registro unico nazionale del Terzo settore, il registro telematico pubblico in cui si iscrivono gli enti per acquisire la qualifica di ente del terzo settore.
Definizione
Il RUNTS è istituito dal Codice del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è gestito su base territoriale dagli uffici regionali e provinciali. L’iscrizione è la condizione per assumere la qualifica di ente del terzo settore e per accedere alle agevolazioni e agli strumenti previsti dal Codice. Il registro è operativo dal 23 novembre 2021 e ha sostituito i precedenti registri di settore.
Sezioni
Il registro si articola in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di enti:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del terzo settore.
Un ente non può essere iscritto contemporaneamente in più sezioni, salvo le reti associative.
Contenuti
Per ogni ente il registro riporta tra l’altro denominazione, forma giuridica, sede, finalità e attività, dati dei rappresentanti, oltre al deposito di statuto, bilanci e, ove obbligatorio, bilancio sociale. I dati sono pubblici e consultabili online.
Termini affini
Per le imprese sociali e le cooperative sociali, l’iscrizione nella relativa sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito di iscrizione al RUNTS.
Voci correlate
- ente del terzo settore · Ente privato senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività di interesse generale ed è iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore.
- Codice del Terzo Settore · Il decreto legislativo che riordina la disciplina degli enti del terzo settore in Italia, definendone le tipologie, le attività, il registro unico e i rapporti con la pubblica amministrazione.
- organizzazione di volontariato · Ente del terzo settore costituito in forma di associazione che svolge attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività gratuita dei propri associati volontari.
- impresa sociale · Ente privato che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti.
Fonti
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), artt. 45-54.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 15 settembre 2020, n. 106.